Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450".

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art13 · fonte su Normattiva