A decorrere dal 1 gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista.
Testo vigente dal 14 luglio 1967
