Il personale gia' in servizio nelle zone estere di confine conserva ad personam l'assegno in godimento, qualora dovesse risultare di importo superiore a quello previsto dalla presente legge, fino a quando l'acquisizione di anzianita' non faccia conseguire una misura superiore della fascia di appartenenza o di quelle successive. L'assegno ad personam, di cui all'articolo 3 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, non puo' essere piu' corrisposto con il cessare delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, il medesimo e' riassorbito in fase di prima applicazione della presente legge, fino all'importo massimo pari all'eventuale differenza fra la nuova misura dell'assegno di confine spettante e quella in godimento al 31 dicembre 1988. L'eventuale ulteriore assorbimento dell'assegno ad personam sara' operato con le modalita' di cui al comma 1.

Testo vigente dal 13 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;425~art3 · fonte su Normattiva