L'assegno di confine di cui all'articolo 1 e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di disponibilita', sanzione disciplinare o altra posizione di stato che preveda riduzione dello stipendio, con esclusione dell'aspettativa per motivi di salute, che non importi la perdita della residenza all'estero, ed e' sospeso per tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Testo vigente dal 13 gennaio 1990
