Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 364 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Le trasmissioni che si verificano per successione legittima o testamentaria dai genitori in favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, quando la dilazione risulta nei modi indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 277 del libro I del Codice civile, sono soggette alla imposta di successione nella seguente misura:
tolto: fino aL. 10.000, lire 1,25 per cento;
tolto: da L. 10.001 a lire 25.000, lire 1,50 per cento;
tolto: da L. 25.001 a lire 50.000, lire 2 per cento;
tolto: da L. 50.001 a lire 100.000, lire 3 per cento;
tolto: da L. 100.001 a lire 250.000, lire 4 per cento;
tolto: da L. 250.001 a lire 500.000, lire 5 per cento;
tolto: da L. 500.001 a lire 1.000.000, lire 6 per cento;
tolto: da L. 1.000.001 a lire 5.000.000, lire 8 per cento;
tolto: da L. 5.000.001 a lire 10.000.000, lire 10 per cento;
tolto: da L. 10.000.001 in poi, lire 12 per cento.
tolto: La precedente disposizione si applica anche per le successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto art. 277, qualora questi abbiano gia' ottenuto sentenza di condanna agli alimenti contro il genitore ai sensi dello stesso art. 277, ovvero abbiano conseguito con sentenza il riconoscimento dei diritti successori loro spettanti in qualita' di figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.
tolto: Agli effetti della liquidazione dell'imposta, l'assegno vitalizio di cui all'art. 126 del Codice civile, libro delle successioni e donazioni, e' rappresentato dalla rendita annua massima prevista dallo stesso art. 126, calcolata in ragione del 5 per cento del valore della quota ivi richiamata, da assoggettarsi ad imposta a norma dell'art. 26 della legge tributaria sulle successioni approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270, salva revisione, con eventuale rimborso, sulla base dell'ammontare dell'assegno vitalizio effettivamente conseguito risultante da sentenza o da convenzione registrata.
tolto: La domanda di rimborso deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza e' divenuta definitiva o dalla data di registrazione della convenzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;23~art1 · fonte del testo