Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La Corte costituzionale ha più volte precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di successione mortis causa dei figli nati fuori del matrimonio, che la tutela giuridica e sociale assicurata dal precetto costituzionale riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sentenze n. 79 del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973). Gli artt. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione. Ne' può considerarsi violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) data la obiettiva diversità di situazioni, che fa ritenere non arbitraria ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti collaterali dei genitori, la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi. Sono perciò infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in proposito.
Art. 1 Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni · Art. 2 Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Fuori dei casi previsti nell'art. 1, i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto art. 277, agli effetti di ottenere il trattamento tributario stabilito nello stesso art. 1, devono provocare, dal Tribunale del luogo dell'aperta successione, un decreto in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo seguente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;23~art2 · fonte del testo