Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1963 al 20 aprile 2006. 160 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: A decorrere dal 1 luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio di servizio, e' corrisposta l'indennita' di alloggio stabilita dall'articolo 79 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nelle seguenti misure mensili:
tolto: a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti, lire 11.200;
tolto: b) nelle altre sedi, lire 9.180. A, decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 1962, n. 192, l'indennita' suddetta resta maggiorata dagli aumenti stabiliti dalla legge stessa; Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi, costretto o autorizzato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennita' di alloggio e' stabilita nella misura mensile di lire 5.000. L'indennita' di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti e vigili e' esente da ritenute per imposte dirette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-04;10~art1 · fonte del testo