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A decorrere dal 1 luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio di servizio, e' corrisposta l'indennita' di alloggio stabilita dall'articolo 79 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nelle seguenti misure mensili:
- a)nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti, lire 11.200;
- b)nelle altre sedi, lire 9.180. A, decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 1962, n. 192, l'indennita' suddetta resta maggiorata dagli aumenti stabiliti dalla legge stessa; Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi, costretto o autorizzato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennita' di alloggio e' stabilita nella misura mensile di lire 5.000. L'indennita' di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti e vigili e' esente da ritenute per imposte dirette.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 20 aprile 2006
