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Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per eta' o per infermita' dipendente da cause di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto il 65° anno di eta', compete l'indennita', speciale prevista dall'articolo 84 della citata legge n. 469, a decorrere dal 1 gennaio 1958 per i marescialli e i brigadieri, dal 1 gennaio 1961, o dal collocamento a riposo se avvenuto posteriormente a quest'ultima data, per i vicebrigadieri, vigili scelti e vigili. La stessa indennita' speciale compete dalla data del collocamento a riposo ai sottufficiali vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nelle stesse condizioni e per gli stessi motivi, siano cessati o cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e prima dell'avvenuto inquadramento previsto dagli articoli 87, 88, 89, 91 e 92 della legge stessa, purche' al momento della cessazione dal servizio non abbiano compiuto il 65° anno di eta'.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 20 aprile 2006
