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L'integrazione di cui all'articolo 100 della legge 13 maggio 1961, n. 469, spetta anche, dal momento del collocamento a riposo, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo, titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza dipendenti Enti locali, che siano cessati o cessino dal servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta e prima della sistemazione in ruolo prevista dall'articolo 92 della legge stessa. Per il periodo predetto i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo mantengono l'iscrizione alla citata Cassa di previdenza dipendenti Enti locali.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-04;10~art3 · fonte del testo