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A decorrere dal 1 gennaio 1966 l'indennita' di alloggio, prevista dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, per gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici, e' elevata rispettivamente, a L. 6000 ed a L. 5500 mensili, e ammogliati o vedovi con prole, purche' in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.
Testo in vigore dal 18 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
