L'indennita' di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e' elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9000 annue, se celibi o vedovi senza prole.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 febbraio 1967, n. 88
1con decorrenza dal 1 gennaio 1966
La L. 23 febbraio 1967, n. 88 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1966 l'indennita' di alloggio, prevista dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, per gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici, e' elevata rispettivamente, a L. 6000 ed a L. 5500 mensili, e ammogliati o vedovi con prole, purche' in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.
Testo vigente dal 2 aprile 1967
