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Alla copertura dell'onere annuo di L. 20.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1309 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 18 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
