Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 315 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' di alloggio per i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, ammogliati e vedovi con prole che non fruiscono di alloggio in caserma, e' stabilita nelle seguenti misure mensili: Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti: maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo, dei carabinieri e gradi corri- spondenti delle altre forze di polizia........... L. 6.371 maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebri- gadiere, appuntato e militare dell'Arma dei cara- binieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia....................................... " 6.267 Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti: maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo, dei carabinieri e gradi corri- spondenti delle altre forze di polizia........... L. 5.310 maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebri- gadiere, appuntato e militare dell'Arma dei cara- binieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia....................................... " 5.222 L'indennita' di alloggio, per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole e' che risieda in localita' ove non esistono caserme e che sia, quindi, costretto ad alloggiare in abitazioni private, e' stabilita nelle seguenti misure mensili: Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti: maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo, dei carabinieri e gradi corri- spondenti delle altre forze di polizia........... L. 2.283 maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebri- gadiere, appuntato e militare dell'Arma dei cara- binieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia....................................... " 2.245 Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti: maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo, dei carabinieri e gradi corri- spondenti delle altre forze di polizia........... L. 1.932 maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebri- gadiere, appuntato e militare dell'Arma dei cara- binieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia....................................... " 1.900aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-07;193~art2 · fonte del testo