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[1]Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'indennita' di alloggio e' stabilita nelle seguenti misure mensili:

[2]ufficiale generale..................... L. 22.000 colonnello......................... L. 19.000 tenente colonnello e maggiore............... L. 15.100 capitano.......................... L. 13.350 ufficiale subalterno.................... L. 10.650

Testo in vigore dal 26 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-07;193~art1 · fonte del testo