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L'indennita' di alloggio per i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, ammogliati e vedovi con prole che non fruiscono di alloggio in caserma, e' stabilita nelle seguenti misure mensili: Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti: maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo, dei carabinieri e gradi corri- spondenti delle altre forze di polizia........... L. 6.371 maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebri- gadiere, appuntato e militare dell'Arma dei cara- binieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia....................................... " 6.267 Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti: maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo, dei carabinieri e gradi corri- spondenti delle altre forze di polizia........... L. 5.310 maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebri- gadiere, appuntato e militare dell'Arma dei cara- binieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia....................................... " 5.222 L'indennita' di alloggio, per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole e' che risieda in localita' ove non esistono caserme e che sia, quindi, costretto ad alloggiare in abitazioni private, e' stabilita nelle seguenti misure mensili: Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti: maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo, dei carabinieri e gradi corri- spondenti delle altre forze di polizia........... L. 2.283 maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebri- gadiere, appuntato e militare dell'Arma dei cara- binieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia....................................... " 2.245 Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti: maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo, dei carabinieri e gradi corri- spondenti delle altre forze di polizia........... L. 1.932 maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebri- gadiere, appuntato e militare dell'Arma dei cara- binieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia....................................... " 1.900
Testo in vigore dal 26 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
