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L'indennita' di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale di cui alla presente legge, eccettuato il caso di aspettativa o licenza straordinaria per motivi privati o di sospensione dall'impiego o dal servizio o dalle funzioni e dagli assegni.
Testo in vigore dal 26 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
