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Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1561. L'adeguamento dell'indennita', di cui alla presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Testo in vigore dal 26 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-07;193~art4 · fonte del testo