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All'onere di lire quattro miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si fara' fronte con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria del fondo concernente la liquidazione dei beni tedeschi in Italia; per l'esercizio 1958-59 all'onere di lire otto miliardi si provvedera' con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 26 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-07;193~art5 · fonte del testo