Art. 2
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Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 228.000.000 annue, si fara' fronte nell'esercizio 1956-57 per lire 188.000.000 con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio stesso e, per lire 40.000.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio 1956-57. All'onere relativo all'esercizio 1957-58 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1957 al 16 dicembre 2010
