Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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4 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 206 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: L'indennita' di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, e' stabilita, con decorrenza dal 1 luglio 1956, nelle seguenti misure lorde annue:
tolto: Celibi Ammogliati
tolto: Ispettori generali capi............ L. 240.000 360.000
tolto: Questori........................... " 230.000 350.000
tolto: Vice questori...................... " 220.000 340.000
tolto: Commissari capi.................... " 210.000 325.000
tolto: Commissari......................... " 195.000 310.000
tolto: Commissari aggiunti................ " 160.000 285.000
tolto: Vice commissari e vice commissari in prova.......................... " 125.000 250.000
tolto: Le misure dell'indennita' previste dal precedente comma per i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili ai lavoro ed a carico. L'indennita' suddetta e' computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non e', invece, computabile agli effetti stessi per i vice commissari in prova.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1138~art1 · fonte del testo