Art. 2
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Dalla stessa data, 1 luglio 1960, sono soppresse per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160 e l'indennita' giornaliera di ordine pubblico di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 221.
Testo in vigore dal 30 maggio 1961 al 16 dicembre 2010
