Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge, previsto in 398 milioni annui, si fara' fronte per 40 milioni ed 80 milioni con le economie risultanti rispettivamente dalla soppressione della indennita' speciale giornaliera di pubblica, sicurezza e della indennita' giornaliera di ordine pubblico di cui al precedente articolo 2 e per 278 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 maggio 1961 al 16 dicembre 2010
