Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1962 al 9 ottobre 2010. 157 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con decorrenza 1 febbraio 1962, le misure della indennita' militare dovuta ai sottufficiali: dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, dell'indennita' mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e dell'indennita' di servizio speciale dovuta ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono aumentate di lire 8.000 mensili. L'aumento di cui al comma precedente non spetta ai sottufficiali e militari di truppa in servizio di leva ed ai vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-24;193~art1 · fonte del testo