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Con decorrenza 1 febbraio 1962, le misure della indennita' militare dovuta ai sottufficiali: dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, dell'indennita' mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e dell'indennita' di servizio speciale dovuta ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono aumentate di lire 8.000 mensili. L'aumento di cui al comma precedente non spetta ai sottufficiali e militari di truppa in servizio di leva ed ai vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 9 ottobre 2010
