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L'aumento stabilito dal precedente articolo 1 non e' cumulabile, salva l'opzione per il trattamento piu' favorevole, con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, per il personale in servizio presso le Amministrazioni finanziarie.
Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 9 ottobre 2010
