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L'indennita' speciale giornaliera carceraria e l'indennita' giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, nonche' il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennita' mensile che assume la denominazione di "indennita' di servizio carcerario". Le misure dell'indennita' di servizio carcerario di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennita' e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7. Agli allievi agenti di custodia che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo degli agenti di custodia, spetta l'indennita' di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di agente di custodia.

Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-24;193~art5 · fonte del testo