Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l'indicazione, in unita' SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonche' un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di "imballaggi preconfezionati C.E.E." provenienti da Stati non membri della Comunita' europea, l'importatore stabilito nella Comunita'. Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comprese le specifiche unita' di misura secondo cui deve essere espressa la quantita' nominale del contenuto e le loro modalita' di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3.

Testo vigente dal 11 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690~art6 · fonte su Normattiva