Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E. non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche e' soggetto alla sanzione amministrativa ((da 51,65 euro a 516,46 euro)). Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 5.000.000. 1 Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa ((da 51,65 euro a 516,46 euro)). Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa ((da 51,65 euro a 516,46 euro)). Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non e' prevista una sanzione specifica, e' soggetto alla sanzione amministrativa da ((da 25,82 euro a 258,23 euro)). ((Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12
1Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b) che al secondo comma del presente articolo, le parole: "da L. 200.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 103,29 euro a 258,23 euro"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Testo vigente dal 2 marzo 2010
