Ferma restando la possibilita' dei controlli metrologici, di cui al successivo articolo 10, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto.

Testo vigente dal 11 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690~art4 · fonte su Normattiva