All'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: "sentite" e' sostituita dalla seguente: "sentiti"; e dopo le parole: "associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale" sono inserite le seguenti: "e l'Automobile Club d'Italia". All'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club". All'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente". Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attivita' dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle societa' e delle imprese che esercitano l'attivita' di cui all'articolo 1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
Testo vigente dal 10 gennaio 1994
