[1]L'articolo 116-bis aggiunto al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, e' sostituito dal seguente: "Ai titolari e reggenti di direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale gratuito, spetta, a decorrere dal 1 luglio 1963, l'indennita' di alloggio nella misura mensile di cui appresso: Titolari e reggenti di direzioni aventi qualifica corrispondente al coefficiente Celibi o vedovi Coefficienti Coniugati senza prole
[2]670.......................... L. 27.000 L. 11.000
[3]500.......................... " 24.000 " 9.500
[4]402 e 325.................... " 20.100 " 7.550
[5]271.......................... " 18.980 " 6.990
[6]229.......................... " 16.900 " 5.950
[7]Per gli impiegati che prestano servizio in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'importo della indennita' predetta e' ridotto di un quinto".
Testo vigente dal 9 aprile 1964
