Art. 26 — Indennità di reggenza di ufficio locale
All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale con passaggio di gestione e' concessa, per tutta la durata di tale incarico, una indennita' corrispondente alla differenza fra lo stipendio di cui e' in godimento e quello iniziale di un direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale egli assume la reggenza. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si provvede al passaggio di gestione anche quando l'assenza per qualsiasi motivo del dirigente dell'ufficio locale, superi trenta giorni continuativi. In tal caso l'indennita' di cui al primo comma del presente articolo spetta al reggente sin dal giorno in cui ha iniziato la sostituzione. Ai reggenti di ufficio locale di cui al presente articolo spetta, inoltre, il premio, industriale relativo alla qualifica di direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale assume la reggenza, sin dal primo giorno in cui ha inizio l'incarico, anche se lo stesso e' affidato con accertamento dello stato di cassa. Le indennita' previste dai primi due commi non sono pensionabili e non competono per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festivita' infrasettimanali.
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
