L'indennita' di cui all'art. 1 e' computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure gia' fissate per i singoli gradi, dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Non e' computabile, agli stessi effetti, per i volontari.
Testo vigente dal 28 maggio 1949
