La pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolata su quella diretta come segue:

  • 1)per le parti indicate alle lettere a) e b) dell'art. 2, in base alle aliquote previste dall'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;
  • 2)per la parte di cui alla lettera c) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art3 · fonte del testo