Oltre a quanto previsto dall'articolo 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilita' separate.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art16 · fonte su Normattiva