Oltre a quanto previsto dall'articolo 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilita' separate.
Testo vigente dal 15 gennaio 1971
