La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o societa', escluse comunque quelle a forma cooperativa, e' trattenuta dalle societa' stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza, a seconda che il sindaco appartenga all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art3 · fonte su Normattiva