Alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna". - Alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte, dopo le parole "su ogni delega di rappresentanza", le altre "relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta" e, dopo le parole "su ogni delega o mandato di rappresentanza", le altre, "relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta". All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "o dei funzionari che lo ricevono o ai quali e' esibito o delle altre parti interessate". Al primo comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 410, le parole "nonche' al prelievo stabilito nel primo comma" sono sostituite con le seguenti "nonche' al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma".

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art4 · fonte su Normattiva