Alla lettera a) dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 237, sono aggiunte le seguenti parole: "qualora il comitato dei delegati della Cassa deliberi che detta riscossione avvenga tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, l'esattore versera' alla Cassa, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote ad essa spettanti".

Testo vigente dal 30 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-22;319~art17 · fonte su Normattiva