Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni: 10% sulle somme comprese fra L. 5.000.000 e lire 6.000.000; 12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e lire 7.000.000; 14% sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e lire 8.000.000; 16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e lire 9.000.000; 18% sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e lire 10.000.000; 20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 310/1995

    Questione infondata
    12 luglio 1995

    In ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 25 della legge (sulla previdenza integrativa ENASARCO) 2 febbraio 1973, n. 12, per la mancata introduzione di un meccanismo di adeguamento degli scaglioni (da un minimo di L. 5 milioni fino ad oltre L. 10 milioni) cui va ragguagliata, in funzione di riequilibrio tra pensioni alte, medio-basse e minime, la riduzione, ivi prevista, con aliquote crescenti, del loro importo annuale, di fronte alla svalutazione monetaria intervenuta contemporaneamente al progressivo incremento di massimali ed aliquote contributive, va respinta, non avendo carattere pregiudiziale, la eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa dell'ENASARCO in quanto, non esistendo nell'ordinamento un principio che valga ad assicurare in maniera diretta tale meccanismo, il risultato cui mira il giudice 'a quò potrebbe essere raggiunto solo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate. Si tratta infatti di una obiezione che posta com'è in ragione della (asserita) pluralità dei rimedi finalizzati alla 'reductio ad legitimitatem' - che imporrebbe scelte consentite solo al legislatore - non potrebbe certo impedire alla Corte di pronunciarsi sul merito, venendo eventualmente in considerazione solo se, e dopo che, nelle relative valutazioni, la mancata previsione della correzione degli scaglioni dovesse riconoscersi contraria agli invocati parametri. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 25 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 366/1989

    Questione infondata
    27 giugno 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della…

    Art. 3 cost. · Art. 25 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art25 · fonte su Normattiva