In ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 25 della legge (sulla previdenza integrativa ENASARCO) 2 febbraio 1973, n. 12, per la mancata introduzione di un meccanismo di adeguamento degli scaglioni (da un minimo di L. 5 milioni fino ad oltre L. 10 milioni) cui va ragguagliata, in funzione di riequilibrio tra pensioni alte, medio-basse e minime, la riduzione, ivi prevista, con aliquote crescenti, del loro importo annuale, di fronte alla svalutazione monetaria intervenuta contemporaneamente al progressivo incremento di massimali ed aliquote contributive, va respinta, non avendo carattere pregiudiziale, la eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa dell'ENASARCO in quanto, non esistendo nell'ordinamento un principio che valga ad assicurare in maniera diretta tale meccanismo, il risultato cui mira il giudice 'a quò potrebbe essere raggiunto solo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate. Si tratta infatti di una obiezione che posta com'è in ragione della (asserita) pluralità dei rimedi finalizzati alla 'reductio ad legitimitatem' - che imporrebbe scelte consentite solo al legislatore - non potrebbe certo impedire alla Corte di pronunciarsi sul merito, venendo eventualmente in considerazione solo se, e dopo che, nelle relative valutazioni, la mancata previsione della correzione degli scaglioni dovesse riconoscersi contraria agli invocati parametri. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 25 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio