La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge. La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento. 7 Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta per l'anno 1989:

  • a)all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;
  • b)all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;
  • c)all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonche' all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento e' calcolato in conformita' alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1990, N. 236. Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarieta' di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformita' al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresi, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilita' ed indiretta maturate ai sensi della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1992, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5 della presente legge.

Testo vigente dal 5 giugno 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 243/1992

    Ha colpito questo articolo
    3 giugno 1992

    Nel disporre, in materia di previdenza per i geometri, riguardo alla pensione di vecchiaia, che la misura della pensione minima non può in alcun caso superare (criterio c.d. del sottominimo) la media del reddito professionale degli ultimi dieci anni dichiarato dall'iscritto ai fini dell'I.R.PE.F., rivalutato nella misura del 100%, l'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, si pone in contrasto sia con la finalità dei flussi economici destinati a finanziare l'integrazione al minimo delle pensioni (v. massima A), sia con il requisito di adeguatezza della pensione alle esigenze di vita. Pertanto va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. - Nello stesso senso, riguardo ad altre norme della medesima legge, concernenti le pensioni di inabilità e invalidità: S. n. 243/1990. V. anche, per l'abrogazione di disposizioni di analogo contenuto, in materia di previdenza forense e di previdenza per gli ingegneri e architetti, le leggi 11 febbraio 1992, n. 141 (art. 1, terzo comma) e 11 ottobre 1990, n. 290 (art. 2, quinto comma).

    Art. 2 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 119/1997

    Questione infondata
    6 maggio 1997

    Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, <<nella parte in cui non stabilisce, quale limite di reddito oltre il quale debba venir meno il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, l'importo del trattamento minimo che la stessa disposizione prevede>>, in quanto - premesso che il riferimento, contenuto nell'ordinanza di rimessione, ai limiti di reddito previsti dall'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e modificato, <<nella parte che qui interessa>>, dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, propone un 'tertium comparationis' non apprezzabile ai fini della valutazione della ragionevolezza della disciplina impugnata, in considerazione dell'improponibilità di un raffronto tra discipline così eterogenee: l'una concernente l'integrazione al minimo delle pensioni a carico delle diverse gestioni INPS, l'altra riguardante le pensioni minime erogate dalla cassa di previdenza di una categoria professionale, caratterizzata da una propria autonomia e da un proprio equilibrio finanziario - il giudice 'a quò richiede una sentenza additiva tendente a prefigurare una integrazione della legge che non appare univocamente imposta dalla Costituzione. - Cfr. S. nn. 102/1982, 368/1988; ed altresì, tra le molte, S. n. 31/1986, nella quale si è affermato che la Costituzione <<conferisce al legislatore un'ampia discrezionalità nel porre le condizioni in presenza delle quali riconoscere il diritto al trattamento minimo>>. - V. anche S. nn. 240/1994; 243/1992; 243/1990; 1008/1988; 133/1984; 132/1984; 34/1981, nelle quali la Corte ha chiarito che <<la funzione propria della pensione minima - riconducibile al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, e parzialmente derogatoria del principio di proporzionalità della pensione ai contributi versati a vantaggio del principio di solidarietà - non coincide con quella assegnata agli interventi, quali ad esempio la pensione sociale, richiesti dal primo comma dell'art. 38, giacché i mezzi necessari per vivere non possono identificarsi con i mezzi adeguati alle esigenze di vita: questi ultimi comprendono i primi, ma non si esauriscono in essi>>. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 2 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 243/1990

    Illegittimità dichiarata
    15 maggio 1990

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, legge 20 ottobre 1982 n. 773, concernente il calcolo della pensione minima di vecchiaia dei geometri, è inammissibile, per difetto di pregiudizialità, atteso che il giudizio 'a quò concerne pensioni di invalidità e di inabilità. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri · Art. 5 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art2 · fonte su Normattiva