Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 7 — Pensioni di reversibilità ed indirette

Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali:

  • a)del 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o piu' figli minorenni;
  • b)in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio minorenne, dell'80 per cento a due figli minorenni, del 100 per cento a tre o piu' figli minorenni. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, l'importo della pensione di invalidita' si considera aumentato di tre settimi. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuita' a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purche' la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. L'ammontare complessivo della pensione di reversibilita' o indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non puo' essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell'articolo 2. 6. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'

Testo vigente dal 6 marzo 1992

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 845/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 133/1984, O.n. 279/1985.

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  • Sentenza n. 402/1987

    Questione inammissibile
    19 novembre 1987

    Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma quarto (testo originario), legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Siracusa e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 7 Riforma del sistema previdenziale forense

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  • Sentenza n. 169/1986

    Illegittimità dichiarata
    1 luglio 1986

    Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di eguaglianza da parte dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (riforma del sistema previdenziale per gli avvocati ed i procuratori) - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 - va confermato l'orientamento già espresso dalla Corte la quale, a proposito di analoga questione riguardante detti professionisti, ravvisando nella legislazione più recente in materia di previdenza l'abbandono di precedenti strutturazioni e connotazioni mutualistiche a favore di sistemi decisamente improntati al carattere solidaristico, ha ritenuto chiaramente giustificata la discrezionale previsione di condizioni e di limiti ai benefici erogati, con riguardo ad un'età d'iscrizione più matura rispetto alla normale (occorrendo comunque precisare che, nella previdenza forense, il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di riversibilità viene a divergere dalle corrispondenti nozioni vigenti nel rapporto di impiego pubblico e di lavoro privato). Ne' è sostenibile che sussista disparità tra soggetti ricadenti nell'area della precedente disciplina e soggetti incisi dalla norma successiva meno favorevole, poiché la fissazione di un momento temporale di decorrenza si pone inevitabile la' dove si determini una qualsiasi modificazione normativa e, proprio, in ordine alle finalità di cui alla legge n. 576 del 1980, si è altresì ritenuto non configurabile un diritto dell'iscritto (e perciò anche dei suoi aventi causa) alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in cui si è formalizzata l'iscrizione. Nessuna violazione ricorre, infine, relativamente all'art. 38, secondo comma, Cost., il quale consente che il diritto alle prestazioni previdenziali possa venire subordinato a determinate condizioni o requisiti. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali indicati - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 -, sollevata in quanto la norma limita la concessione della pensione indiretta alle sole vedove di avvocati, i quali si siano iscritti alla Cassa nazionale prima del compimento del quarantesimo anno di età, ed in quanto la legge è applicabile, per i rapporti pregressi, nei confronti dei superstiti dei professionisti defunti a partire dall'1 gennaio 1982 - con conseguente vantaggio dei soggetti divenuti superstiti anteriormente a tale data, ricadenti sotto la precedente e più favorevole disciplina -, ed infine per il fatto che il predetto art. 7 porrebbe "nel nulla le finalità assistenziali della Cassa"). - S. n. 132/1984, riguardante il trattamento di invalidità degli avvocati e procuratori.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 7 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 7 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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