Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Art. 7 — Pensioni di riversibilità ed indirette

Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

  • a)al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2;
  • b)in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro. La misura della pensione e' pari al sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianita' minima quando l'evento e' causato da infortunio. La pensione indiretta e' calcolata con le stesse modalita' previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'articolo 2 e' proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianita' medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2. 4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno d'eta'

Testo vigente dal 2 novembre 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 169/1986

    Ha colpito questo articolo
    1 luglio 1986

    L'art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, contenente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, escludendo dal trattamento di riversibilità i superstiti dei pensionati della Cassa nazionale, iscrittisi però in precedenza alla Cassa stessa dopo il quarantesimo anno di età, risulta gravemente discriminatoria e non sorretta da alcuna giustificazione razionale a fronte del conseguito beneficio, già erogato in capo all'iscritto, dato che il cespite pensionistico, per il fatto stesso dell'intervenuta sua liquidazione e dell'intero godimento all'atto del decesso, è posto - tangibilmente - quale indice di sopperimento alle esigenze di vita e di sostentamento familiare; ne', d'altro canto, la pensione di riversibilità che, nell'intero complesso della legislazione previdenziale, resta naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della pensione diretta fruita dal lavoratore, può essere in alcun modo sottratta ai superstiti, i quali ne abbiano, comunque, titolo, per vincolo familiare. Pertanto, detta norma è costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - limitatamente alle parole "di riversibilità ed", restando conseguentemente assorbito ogni altro rilievo prospettato in subordine, circa la operatività temporale della restrizione ex art. 7, giusta il successivo art. 25, secondo comma, della stessa legge n. 6 del 1981.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 7 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 7 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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