Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le spese e le indennita' per le visite previste dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, nonche' per le ispezioni disposte dalle autorita' competente alle navi iscritte in patente di vettore di emigranti, o con licenza provvisoria o in servizio di lunga navigazione, sono a carico del vettore o del rappresentante della nave. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto col Ministero del tesoro verranno determinate le misure delle indennita' spettanti ai funzionari ed agenti governativi per le visite di cui al comma precedente e le modalita' per il pagamento delle indennita' stesse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-24;995~art4 · fonte del testo