Art. 4
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Le spese e le indennita' per le visite previste dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, nonche' per le ispezioni disposte dalle autorita' competente alle navi iscritte in patente di vettore di emigranti, o con licenza provvisoria o in servizio di lunga navigazione, sono a carico del vettore o del rappresentante della nave. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto col Ministero del tesoro verranno determinate le misure delle indennita' spettanti ai funzionari ed agenti governativi per le visite di cui al comma precedente e le modalita' per il pagamento delle indennita' stesse.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008
