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[1]La cauzione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926-V, n. 2174, riguardante la disciplina della vendita al pubblico, e' fissata nella misura seguente:

[2]lire 500 per i redditi annui di ricchezza mobile non superiori alle lire 5000;

[3]lire 25 per ogni 100 lire e frazioni di 100 lire per i redditi annui di ricchezza mobile da oltre 5000 lire fino a lire 20.000;

[4]lire 30 per ogni 100 lire e frazioni di 100 lire per i redditi annui ricchezza mobile di oltre 20.000 lire.

[5]La cifra massima della cauzione e' fissata in lire 30.000.

Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-05-06;506~art1 · fonte del testo