Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1932 al 16 dicembre 2009. 173 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nel Corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed al grado di maggior generale, nel Corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.
tolto: I tenenti colonnelli medici per esser promossi colonnelli devono, in modo distinto e per due anni, aver tenuto la direzione di un ospedale o almeno quella di un reparto d'ospedale o essere stati addetti agli istituti medico-legali della Regia aeronautica.
tolto: I colonnelli medici per essere promossi maggiori generali devono avere retto in modo distinto, per due anni almeno, una direzione di sanita'.
tolto: Ai predetti ufficiali e' applicabile il disposto degli ultimi due commi dell'art. 11 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743.
tolto: I predetti ufficiali, esclusi anche una sola volta dalla scelta, sono considerati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le norme di cui nell'art. 35, eccezione fatta per i tenenti colonnelli medici, i quali possono essere trattenuti in servizio con le norme e restrizioni di cui al regolamento, fino al raggiungimento dei limiti di eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.