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[1]Sui depositi integrati, liberati dal vincolo cauzionale, e' costituito, fino al 31 dicembre 1946, privilegio, con diritto di prelazione su qualsiasi altro credito e privilegio generale e speciale, salvo quello stabilito dall'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, 2141, a garanzia del recupero della somma iscritta al ruolo ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

[2]Tale privilegio sara' prorogato nei confronti di quei depositi per i quali la Confederazione fascista dei commercianti comunichera' alla Cassa depositi e prestiti, alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, un residuo debito non soddisfatto.

[3]Il privilegio cui sopra cessera' in ogni caso dal giorno in cui il depositante dimostrera' con dichiarazione della Confederazione fascista dei commercianti di avere estinto il proprio debito.

Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1943-05-06;506~art10 · fonte del testo