Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sui depositi integrati, liberati dal vincolo cauzionale, e' costituito, fino al 31 dicembre 1946, privilegio, con diritto di prelazione su qualsiasi altro credito e privilegio generale e speciale, salvo quello stabilito dall'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, 2141, a garanzia del recupero della somma iscritta al ruolo ai sensi dell'art. 8 della presente legge.
tolto: Tale privilegio sara' prorogato nei confronti di quei depositi per i quali la Confederazione fascista dei commercianti comunichera' alla Cassa depositi e prestiti, alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, un residuo debito non soddisfatto.
tolto: Il privilegio cui sopra cessera' in ogni caso dal giorno in cui il depositante dimostrera' con dichiarazione della Confederazione fascista dei commercianti di avere estinto il proprio debito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-05-06;506~art10 · fonte del testo