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[1]L'ammontare annuo degli interessi delle cauzioni, come sopra integrate, di pertinenza dei rappresentati dalla Confederazione fascista dei commercianti, Sara' devoluto alla Confederazione stessa a titolo di contributo sindacale, ai sensi dell'art. 48 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484.

[2]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a provvedere ai versamento, a norma del comma 1° dell'art. 64 del citato R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, delle somme corrispondenti agli interessi di cui sopra.

[3]La misura del contributo sindacale dei commercianti, previsto dall'art. 49 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e stabilito nei centranti dei commercianti soggetti all'imposta sui redditi di ricchezza mobile in aliquote sul reddito accertato nelle categorie B e C-1 e nei confronti dei commercianti non soggetti a tale imposta in un'aliquota fissa, sara' determinata, per l'anno 1942 e per i successivi, dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze in quote il cui gettito, unitamente all'ammontare complessivo degli interessi cauzinonali previsti al 1° comma, non sia superiore al fabbisogno normale medio della Confederazione desunto dal bilancio di previsione dell'esercizio 1942, approvato a norma delle leggi vigenti.

[4]E' conseguentemente abrogato il comma 2° del predetto articolo 49 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 6 maggio 1943-XXI

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]MUSSOLINI - CIANETTI - DE MARSICO - ACERBO

[9]Visto il Guardasigilli: DE MARSICO

Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1943-05-06;506~art11 · fonte del testo